ATTI REGIONALI LEGGI REGIONALI Legge regionale 26 ottobre 2023, n. 16 Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative pag. 21296 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ____________________________________________ Legge regionale 26 ottobre 2023, n. 16 concernente: Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dellesercizio 2022) 1. I residui attivi alla chiusura dellesercizio 2022, gi iscritti con la legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025), nello stato di previsione delle entrate per limporto presunto di euro 2.851.356.322,61, sono rideterminati in euro 2.016.621.548,51 in conformit ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per lanno 2022. 2. I residui passivi alla chiusura dellesercizio 2022, gi iscritti con la l.r. 32/2022 nello stato di previsione della spesa per limporto presunto di euro 2.198.552.930,21, sono rideterminati in euro 1.522.491.981,51 in conformit ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per lanno 2022. Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dellesercizio 2022) 1. Lammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dellesercizio 2022, gi iscritta con la l.r. 32/2022 nello stato di previsione delle entrate per limporto presunto di euro 324.588.849,30, stabilita per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per lanno 2022, nellimporto di euro 520.155.472,21. Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dellesercizio 2022) 1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, ai sensi dellarticolo 11, comma 1, del rendiconto generale della Regione per lanno 2022, quantificato in euro 823.644.094,27. 2. Lammontare relativo alle quote accantonate e vincolate, specificate nellAllegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto generale della Regione per lanno 2022, pari complessivamente a euro 880.765.808,63. 3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, lesercizio 2022 si chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 57.121.714,36 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nellAllegato o) Prospetto mutui autorizzati e non contratti del rendiconto generale della Regione per lanno 2022. Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dellanno 2022) 1. Lautorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, gi stabilita dal comma 2 dellarticolo 8 della l.r. 32/2022 in complessivi euro 169.623.110,65, rideterminata in complessivi euro 57.121.714,36 secondo le risultanze dellAllegato o) Prospetto mutui autorizzati e non contratti del rendiconto generale della Regione per lanno 2022, come di seguito specificato: a) relativamente allanno 2007 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 7.968.854,50, azzerato; b) relativamente allanno 2008 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 13.956.684,01, rideterminato in euro 7.282.100,95; c) relativamente allanno 2009 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 6.074.314,53, rideterminato in euro 1.208.095,31; d) relativamente allanno 2010 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 9.452.979,18, rideterminato in euro 9.299.498,69; e) relativamente allanno 2011 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 5.284.035,10, rideterminato in euro 5.044.035,10; f) relativamente allanno 2019 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 6.788.947,38, confermato nel medesimo importo; g) relativamente allanno 2020 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 13.530.237,10, rideterminato in euro 13.527.196,90; h) relativamente allanno 2021 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 13.972.030,87, rideterminato in euro 13.971.840,03; i) relativamente allanno 2022 limporto del mutuo da contrarsi, gi stabilito in euro 92.595.027,98, azzerato. CAPO II MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE Art. 5 (Modifiche alla l.r. 36/2005) 1. Al comma 5 dellarticolo 23 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), dopo le parole: per ogni accesso aggiunta la seguente: documentato e le parole: 36 accessi sono sostituite dalle seguenti: 50 accessi. 2. Al comma 1 dellarticolo 23 quater della l.r. 36/2005 le parole: il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, sono sostituite dalle seguenti: la Giunta regionale nomina. 3. Al comma 2 dellarticolo 25 della l.r. 36/2005 le parole: dal Consiglio di amministrazione di cui allarticolo 23, su designazione della Giunta regionale, sono sostituite dalle seguenti: dalla Giunta regionale. 4. Al comma 3 dellarticolo 25 della l.r. 36/2005 le parole: pu designare sono sostituite dalle seguenti: pu nominare. 5. La lettera h) del comma 1 dellarticolo 23 bis della l.r. 36/2005 abrogata. Art. 6 (Modifiche alla l.r. 14/2015) 1. Al comma 1 dellarticolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), le parole: ad euro 20.000,00 e ad euro 25.000,00 sono sostituite dalle seguenti: ad euro 27.500,00 e ad euro 35.000,00. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adegua i compensi del Presidente e degli altri componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, in carica alla medesima data di entrata in vigore, alle disposizioni dellarticolo 10 della l.r. 14/2015 come modificato dal comma 1. 3. Le risorse sono iscritte con questa legge, per ciascuna annualit del triennio, a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa. 4. La copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. 5. I commi 7 e 8 dellarticolo 4 della l.r. 14/2015 sono abrogati. Art. 7 (Modifica alla l.r. 4/2022) 1. Al comma 2 dellarticolo 10 della legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dellinnovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), le parole: dallarticolo 3 sono sostituite dalle seguenti: dallarticolo 2. Art. 8 (Modifiche alla l.r. 31/2022) 1. Il comma 1 dellarticolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche - Legge di stabilit 2023) sostituito dal seguente: 1. La Regione, nel triennio 2023-2025, concorre, a titolo di cofinanziamento e fino allimporto complessivo massimo di euro 9.531.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per laeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori allesito delle relative gare di appalto europee espletate dallENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit. Il cofinanziamento complessivo di euro 9.531.000,00 cos ripartito per le singole annualit: a) euro 1.000.000,00 per lanno 2023; b) euro 3.177.000,00 per lanno 2024; c) euro 5.354.000,00 per lanno 2025.. 2. Il comma 3 dellarticolo 11 della l.r. 31/2022 sostituito dal seguente: 3. Lonere autorizzato al comma 1 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 a carico della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 per euro 1.064.581,10 e della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per euro 5.590.418,90.. 3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. Art. 9 (Interventi di sostegno al sistema delle imprese) 1. Lautorizzazione di spesa per lanno 2023 relativa alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dellartigianato marchigiano), pari a euro 1.562.762,86, inserita nella Tabella A dellAllegato 14 di questa legge, finalizzata al sostegno di progetti di promozione dei settori produttivi regionali e animazione economica di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 17 della l.r. 19/2021 e allo sviluppo dellartigianato artistico tipico e tradizionale di cui al comma 4 dellarticolo 21 della medesima legge regionale. 2. Lautorizzazione di spesa per lanno 2023 relativa alla legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dellinnovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), pari a euro 721.892,98, inserita nella Tabella A dellAllegato 14 di questa legge, finalizzata al sostegno degli investimenti produttivi connessi allattuazione dellarticolo 2 della medesima l.r. 4/2022. 3. Lautorizzazione di spesa per lanno 2023 relativa alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attivit produttive e al lavoro autonomo a seguito dellemergenza epidemiologica COVID-19), pari a euro 4.447.432,60, inserita nella Tabella A dellAllegato 14 di questa legge, finalizzata alla concessione dei contributi di cui al comma 6 dellarticolo 4 della medesima l.r. 13/2020. 4. Per lanno 2023 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente istituito il Fondo di sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 per complessivi euro 1.000.000,00. 5. La Regione acquisisce al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dellentrata dellannualit 2023 del bilancio vigente nuove entrate per complessivi euro 6.447.432,60, di cui: a) euro 2.719.825,00 relativi alle risorse che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi di garanzia per laccesso al credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; b) euro 3.727.607,60 relativi alle risorse regionali che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi di sostegno alle piccole e medie imprese ai sensi della lettera a) del comma 2 dellarticolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)), dellarticolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)) e dellarticolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), da ultimo modificata con l.r. 19/2021. 6. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dellarticolo 42 del d.lgs. 118/2011, le risorse di cui alla lettera a) del comma 5 sono vincolate al finanziamento degli interventi previsti dal comma 3 di questo articolo e le risorse di cui alla lettera b) del comma 5 sono vincolate al finanziamento degli interventi previsti dai commi 1, 3 e 4 di questo articolo. 7. La copertura degli interventi autorizzati dai commi da 1 a 4 garantita per euro 6.447.432,60 dalle nuove entrate di cui al comma 5, iscritte con questa legge a carico del Titolo 3, Tipologia 500 dello stato di previsione dellentrata, e per euro 1.284.655,84 dalla contestuale riduzione di stanziamenti gi iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente. Art. 10 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio) 1. Il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio, di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 31/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, aumentato, per lannualit 2023, di euro 417.000,00; per lannualit 2024 ridotto di euro 295.000,00. 2. Il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio, di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 31/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2, aumentato, per lannualit 2023, di euro 75.000,00. 3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. Art. 11 (Fondi di riserva) 1. Il Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al comma 1 dellarticolo 7 della l.r. 32/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1, aumentato per lannualit 2023 di euro 21.503,79, per lannualit 2024 ridotto di euro 116.465,53 e per lannualit 2025 aumentato di euro 7.799,37 . 2. Il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3 dellarticolo 7 della l.r. 32/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1, aumentato per lannualit 2023 di euro 92.649.404,92. 3. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. Art. 12 (Modifiche alla l.r. 31/2001) 1. Larticolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) sostituito dal seguente: Art. 1 (Oggetto e finalit) 1. La presente legge, in attuazione dellarticolo 51 dello Statuto regionale, disciplina lordinamento finanziario e contabile regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dellarticolo 36, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adotta i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 del medesimo decreto e, in attuazione dellarticolo 3, comma 1, del medesimo decreto, conforma agli stessi la propria gestione.. 2. Allarticolo 20 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 sostituito dal seguente: 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio iscritto, ai sensi dellarticolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs.118/2011, il fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione vigente.; b) il comma 3 sostituito dal seguente: 3. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di bilancio per lintegrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa ricompresi nellelenco allegato al bilancio ai sensi dellarticolo 39, comma 11, lettera a), del d.lgs. 118/2011.; c) i commi 4 e 5 sono abrogati. 3. Il comma 1 dellarticolo 21 della l.r. 31/2001 sostituito dal seguente: 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio iscritto, ai sensi dellarticolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs.118/2011, il fondo di riserva per le spese impreviste.. 4. Allarticolo 22 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 sostituito dal seguente: 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio iscritto, ai sensi dellarticolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs.118/2011, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.; b) il comma 3 sostituito dal seguente: 3. I prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di bilancio per lintegrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa ai sensi dellarticolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011.; c) il comma 4 abrogato. 5. Al comma 1 dellarticolo 32 della l.r. 31/2001 le parole: per importo non superiore, complessivamente, ai due dodicesimi del totale delle entrate iscritte al titolo I del bilancio sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dellarticolo 69, comma 9, del d.lgs. 118/2011. 6. Al comma 4 dellarticolo 43 della l.r. 31/2001 le parole: di massima dimensione sono sostituite dalle seguenti: competenti in materia. 7. Allarticolo 58 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: , salvo quanto disposto al comma 4 sono soppresse; b) il comma 4 abrogato; c) al comma 5 le parole di massima dimensione sono sostituite dalle seguenti: competenti in materia e la lettera d) abrogata. 8. Allarticolo 70 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 sostituito dal seguente: 1. Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalit previste dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dellarticolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nonch dalle disposizioni normative regionali in materia.; b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 9. Il comma 2 dellarticolo 74 della l.r. 31/2001 abrogato. 10. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 59 della l.r. 31/2001 sono abrogati. CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 13 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 31/2022 e alla l.r. 32/2022) 1. Le tabelle allegate alla l.r. 31/2022 sono modificate come segue: a) la tabella B Rifinanziamento per gli anni 2023 - 2025 di leggi regionali modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge; b) la tabella E Autorizzazioni di spesa modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge; c) la tabella D1 Cofinanziamenti regionali a programmi statali modificata secondo le risultanze della tabella D1 allegata a questa legge; d) la tabella D2 Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari modificata secondo le risultanze della tabella D2 allegata a questa legge. 2. La tabella A Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, allegata alla l.r. 32/2022, modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge. 3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui allallegato 9. Art. 14 (Autorizzazione allindebitamento per investimenti nel triennio 2023/2025) 1. Nel triennio 2023/2025, lautorizzazione allindebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dellarticolo 9 della l.r. 32/2022 aumenta complessivamente di euro 147.346.341,58 di cui euro 59.503.436,84 nel 2023, euro 34.822.904,74 nel 2024 ed euro 53.020.000,00 nel 2025. 2. Per effetto del comma 1, lautorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2023/2025, gi stabilita allarticolo 9 della l.r. 32/2022 in euro 324.841.330,66, rideterminata complessivamente in euro 472.187.672,24 di cui: a) euro 137.206.471,17 nel 2023; b) euro 126.060.090,07 nel 2024; c) euro 208.921.111,00 nel 2025. Art. 15 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2023-2025) 1. Allo stato di previsione dellentrata del Bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nellallegato 2 di questa legge Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2023-2025. 2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nellallegato 4 di questa legge Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2023-2025. Art. 16 (Allegati) 1. A questa legge sono allegati: a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1); b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2023-2025 (allegato 2); c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2023-2025 (allegato 3); d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2023-2025 (allegato 4); e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2023-2025 (allegato 5); f) Stato di previsione delle entrate 2023-2025 e stato di previsione delle spese 2023-2025 assestati (allegato 6); g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7); h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8); i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9); j) Prospetto assestato concernente la composizione dellaccantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilit (allegato 10); k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11); l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12); m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13); n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 31/2022 e alla l.r. 32/2022 (Allegato 14); o) Nota integrativa predisposta ai sensi dellarticolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15); p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16). Art. 17 (Copertura finanziaria) 1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui allallegato 9. Art. 18 (Dichiarazione durgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 26 ottobre 2023 Il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli ___________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Note allart. 4, comma 1 Il testo del comma 2 dellarticolo 8 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025), il seguente: Art. 8(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui gi autorizzati negli anni precedenti) - Omissis 2.Con riferimento allautorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per lesercizio 2023 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui: a) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2007 nellimporto di euro 7.968.854,50; b) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2008 nellimporto di euro 13.956.684,01; c) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2009 nellimporto di euro 6.074.314,53; d) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2010 nellimporto di euro 9.452.979,18; e) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2011 nellimporto di euro 5.284.035,10; f) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2019 nellimporto di euro 6.788.947,38; g) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2020 nellimporto di euro 13.530.237,10; h) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2021 nellimporto di euro 13.972.030,87; i) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2022 nellimporto di euro 92.595.027,98. Note allart. 5, commi da 1 a 5 - Il testo vigente dellarticolo 23 bis della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 23 bis (Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione) - 1. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni: a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sullattivit dellente; b) approva il bilancio e gli atti di programmazione; c) approva i regolamenti; d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali degli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica; e) nei casi previsti dalla presente legge, esercita le funzioni di proposta nei confronti della Regione; f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni; g) delibera sulle alienazioni, sugli acquisti e sulle permute nonch sulla costituzione, modifica ed estinzione dei diritti reali sugli immobili; h) (lettera abrogata); l) verifica i risultati economici e la qualit dei servizi e delle attivit svolte; m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni. 1 bis. Il Consiglio di amministrazione svolge, altres, ogni altra funzione non espressamente riservata agli altri organi dellERAP. 2. Il Regolamento dellERAP Marche di cui allarticolo 27 disciplina lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione. 3. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con lintervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il segretario dellERAP Marche di cui allarticolo 23-quater. 4. Il Consiglio di amministrazione convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti in carica o dal revisore dei conti. 5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalit previste dallalegge regionale 3 agosto 2010, n. 11(Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), per ogni accesso documentato alla sede dellEnte nel limite massimo di 50 accessi lanno. - Il testo vigente dellarticolo 23 quater della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 23 quater (Segretario) - 1. Ai fini del contenimento della spesa e dellintegrazione funzionale delle attivit la Giunta regionale nomina il segretario dellERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo ente, presso le strutture organizzative della Giunta regionale, presso gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale. Il segretario conserva la direzione della struttura amministrativa di provenienza e il trattamento giuridico-economico del contratto relativo al comparto di riferimento. 2. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa al Consiglio di amministrazione; sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di rilevanza regionale; sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti; coordina lattivit dei responsabili dei presidi al fine di garantire la rispondenza dellazione tecnico - amministrativa ai fini dellERAP Marche ed assicura lesercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi medesimi, anche nellottica di una loro specializzazione territoriale. - Il testo vigente dellarticolo 25 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 25 (Presidi) - 1. LERAP Marche organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia. 2. A ciascun presidio preposto un responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti dellERAP Marche. 3. La Giunta regionale pu nominare il responsabile del presidio anche tra i dirigenti in servizio presso le strutture organizzative della medesima, nonch presso gli enti dipendenti dalla Regione. In tale ipotesi i dirigenti sono collocati in aspettativa non retribuita. 4. La Giunta regionale determina il trattamento economico del responsabile del presidio in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali. 5. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni: a) dirige lattivit delle strutture del presidio ed responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo; b) propone gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e del suo presidente; c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del presidio. 6. Lincarico di responsabile del presidio conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed rinnovabile. 7. Ai dirigenti di cui al comma 2 pu essere attribuita la responsabilit di pi presidi. Note allart. 6 commi 1 e 5 - Il testo vigente dellarticolo 10 della l.r. 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 10(Indennit e rimborso delle spese) - 1.Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta unindennit annua nella misura pari, rispettivamente, ad euro 27.500,00 e ad euro 35.000,00 al netto di IVA e oneri. I compensi sono aggiornati annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo risultante dalle rilevazioni Istat. 2.Ai componenti del Collegio che risiedono in un comune diverso da quello sede degli uffici regionali spetta, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dellAssemblea legislativa. 2 bis.Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla regione o in un comune che dista oltre cento chilometri da Ancona spetta, altres, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di alloggio in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dellAssemblea legislativa, entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalit. 3.Ai componenti del Collegio che risiedono nel comune di Ancona spetta, per ciascun accesso agli uffici regionali e fino ad un massimo di quindici lanno, il solo rimborso delle spese dei pasti nella misura massima indicata al comma 2. - Il testo vigente dellarticolo 4 della l.r. 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 4(Durata, cessazione e sospensione della carica) - 1.Il Collegio dura in carica cinque anni, a decorrere dal decreto di costituzione. 2.I componenti del Collegio non sono immediatamente rinominabili. 3.In caso di sostituzione di un componente, il sostituto dura in carica quanto il Collegio nel quale nominato. 4.Il componente del Collegio cessa anticipatamente dallincarico in caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o revoca. 5.Il componente del Collegio decade dallincarico in caso di perdita del requisito di cui allalinea del comma 2 dellarticolo 3 o per la sopravvenienza di una delle cause di esclusione dalla nomina di cui allarticolo 11 o di cause di incompatibilit. La decadenza accertata con atto dellUfficio di presidenza dellAssemblea. 6.Il componente del Collegio pu essere revocato dallAssemblea legislativa regionale, previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri dufficio, per impedimento permanente o per mancanza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dellarticolo 3. 7.(comma abrogato) 8. (comma abrogato) Nota allart. 7, comma 1 Il testo vigente dellarticolo 10 della l.r. 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dellinnovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 10 (Norma finanziaria) - 1.Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dellUnione europea, in quanto compatibili. 2.Per lattuazione degli interventi previsti dallarticolo 2, con questa legge si autorizza la spesa di euro 4.100.000,00 per lanno 2023 nella Missione 14 Sviluppo economico e competitivit, Programma 03 Ricerca e Innovazione, Titolo 2. 3.Allattuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dellUnione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilit pubblica. 4.Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli interventi di cui allarticolo 3. 5.La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 garantita dalle risorse regionali gi iscritte a carico della Missione 14 Sviluppo economico e competitivit, Programma 03 Ricerca e Innovazione, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024. 6.Per gli esercizi successivi, allautorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 7.Per effetto del comma 2 lautorizzazione prevista nella Tabella E alla voce Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici iscritta nella Missione 14 Sviluppo economico e competitivit, Programma 03 Ricerca e Innovazione, dellalegge regionale 31 dicembre 2021, n. 38(Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. (Legge di stabilit 2022)) azzerata. 8.La Giunta regionale autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione. Note allart. 8, commi 1 e 2 - Il testo vigente dellarticolo 10 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche. Legge di stabilit 2023), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 10(Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per laeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali) - 1. La Regione, nel triennio 2023-2025, concorre, a titolo di cofinanziamento e fino allimporto complessivo massimo di euro 9.531.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per laeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori allesito delle relative gare di appalto europee espletate dallENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit. Il cofinanziamento complessivo di euro 9.531.000,00 cos ripartito per le singole annualit: a) euro 1.000.000,00 per lanno 2023; b) euro 3.177.000,00 per lanno 2024; c) euro 5.354.000,00 per lanno 2025. - Il testo vigente dellarticolo 11 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche. Legge di stabilit 2023), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 11(Contributo straordinario agli enti titolari dellautorizzazione allesercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche) - 1.Per lanno 2023 autorizzato un contributo straordinario di euro 6.655.000,00 a favore degli enti titolari dellautorizzazione allesercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione di cui allalegge regionale 30 settembre 2016, n. 21(Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi determinati dalla crisi energetica e al conseguente incremento dellinflazione nonch dal perdurare della necessit di mantenere comportamenti anti pandemici anche dopo la cessazione dello stato demergenza da COVID-19. 2.La Giunta regionale determina i criteri e le modalit per la concessione del contributo di cui al comma 1. 3.Lonere autorizzato al comma 1 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 a carico della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 per euro 1.064.581,10 e della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per euro 5.590.418,90. Note allart. 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6 - Il testo della lettera h) del comma 1 dellarticolo 17 della l.r. 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dellartigianato marchigiano), il seguente: Art. 17(Politiche di sviluppo per lartigianato) - 1.Con riferimento agli interventi di cui allarticolo 16, la Giunta regionale individua apposite misure di sostegno volte a favorire: omissis h) progetti di promozione dei settori produttivi regionali e animazione economica; omissis. - Il testo del comma 4 dellarticolo 21 della l.r. 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dellartigianato marchigiano), il seguente: Art. 21(Artigianato artistico, tipico e tradizionale) - Omissis 4.La Giunta regionale sostiene lattivit delle imprese dellartigianato artistico, tipico, tradizionale e dellabbigliamento su misura, singole o associate, comprese nellelenco di cui al comma 3, disponendo contributi per: a) lammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate; b) lavvio di nuove imprese; c) lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti; d) il trasferimento, la rilocalizzazione o linsediamento di nuove attivit in centri storici; e) interventi di ricerca ed innovazione specifici per lartigianato artistico e tradizionale; f) la commercializzazione di prodotti. Omissis. - Il testo dellarticolo 2 della l.r. 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dellinnovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), il seguente: Art. 2(Accordi regionali di investimento e innovazione) -1.Al fine di promuovere la crescita dellattivit delle imprese regionali che presentano programmi e potenzialit di sviluppo, nonch di favorire lattrazione di investimenti da fuori regione e il rientro di unit produttive delocalizzate allestero, la Regione concede contributi sulla base della stipula di Accordi di investimento e innovazione con le imprese che realizzano nuovi insediamenti produttivi industriali e dei servizi, o espansioni di insediamenti esistenti, o programmi di riconversione produttiva e/o di riutilizzo di impianti rimasti inutilizzati, che si caratterizzano per: a) un significativo impatto occupazionale; b) un contributo allelevamento del livello tecnologico delle produzioni regionali; c) un contributo alla riqualificazione delle filiere locali o alla riconversione e diversificazione produttiva, in particolare nelle aree interne della regione ed in quelle maggiormente colpite da crisi industriali. 2.Lo strumento dellAccordo regionale di investimento e innovazione di cui al comma 1 pu essere attivato anche nel caso di interventi di salvataggio di imprese in crisi e di loro reindustrializzazione e ristrutturazione, alla condizione minima del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti nel territorio marchigiano. 3.Per lattuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente Commissione assembleare, definisce i termini e le modalit di accesso ai benefici connessi alla stipula di Accordi regionali di investimento e innovazione, indicando, in particolare: a) i soggetti beneficiari; b) i criteri per la selezione delle proposte progettuali; c) le tipologie e le caratteristiche degli investimenti realizzabili; d) le intensit e i massimali del contributo regionale; e) le modalit di realizzazione e gestione dei progetti; f) i tempi di realizzazione; g) i motivi di revoca totale o parziale. 4.Le proposte devono obbligatoriamente prevedere un investimento produttivo in termini di nuovi insediamenti produttivi, espansioni di impianti o sedi esistenti o recupero di impianti inutilizzati per nuove attivit di produzione, logistica o altri servizi. A questo investimento si possono aggiungere, nellambito dello stesso accordo: a) progetti di ricerca e sviluppo; b) limitatamente alle PMI, acquisto di macchinari; c) limitatamente alle PMI, progetti di innovazione organizzativa e/o di prodotto; d) progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (centri di competenza) e di infrastrutture tecnologiche rivolte al mercato e al trasferimento tecnologico; e) progetti di innovazione energetico-ambientale, riguardanti in particolare lo sviluppo delleconomia circolare e della transizione energetica; f) interventi per la formazione dei lavoratori e dei tecnici che verranno inseriti in azienda; g) aiuti alloccupazione e allinserimento lavorativo nel caso di impiego di personale rientrante nelle categorie svantaggiate ai sensi dei regolamenti europei. 5.Limpresa firmataria dellaccordo pu essere anche soggetto mandatario di una associazione temporanea di imprese a cui possono aderire i propri fornitori di primo livello attivi sul territorio regionale, anche costituiti da lavoratori riuniti in imprese cooperative per salvaguardare le competenze aziendali. In tal caso, nellaccordo possono essere inclusi i progetti di investimento delle altre imprese aderenti allATI. 6.LAccordo, di durata di norma triennale, approvato dalla Giunta regionale e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dellimpresa. LAccordo deve contenere: a) la localizzazione dellinvestimento produttivo; b) la descrizione puntuale dei progetti; c) lentit dei contributi e delle spese previste; d) i tempi di realizzazione degli interventi; e) gli impegni occupazionali; f) le clausole di salvaguardia e le penalit in caso di inadempimenti. 7.Laccordo pu anche essere collegato e complementare ad un eventuale accordo di innovazione, ai sensi deld.m. 1 aprile 2015, o ad un contratto di sviluppo, ai sensi deld.m. 9 dicembre 2014, sottoscritti con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la Regione stessa, a condizione che si prevedano investimenti addizionali e ulteriori spese. 8.Beneficiari dellintervento possono essere tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica appartenenti ai settori dellindustria in senso ampio, dei servizi, del turismo e delle attivit culturali e creative, nonch organismi di ricerca industriale con qualsiasi forma giuridica privatistica. I soggetti possono avere sede legale anche allesterno della Regione. Se, nel caso di un nuovo insediamento, il soggetto proponente intende costituire una nuova entit giuridica, mantenendo la quota maggioritaria, tale previsione deve essere indicata nella proposta e regolamentata nellaccordo ai fini del trasferimento del contributo. 9.In sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse di cui allarticolo 10 gi iscritte a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 2 del bilancio vigente. 10.Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dellUnione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilit pubblica. - Il testo del comma 6 dellarticolo 4 della l.r. 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attivit produttive e al lavoro autonomo a seguito dellemergenza epidemiologica COVID-19), il seguente: Art. 4(Attuazione delle misure di sostegno) - Omissis 6.La concessione di contributi per labbattimento del costo degli interessi e della garanzia per laccesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b) effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalit: a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui allarticolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 12.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00; b) la durata del finanziamento pu arrivare ad un massimo di centoventi mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento. Il TAN bancario di riferimento massimo a cui applicare labbattimento del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dellarticolo2dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potr superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile; b bis) resta impregiudicata la facolt dellistituto di credito di applicare, al contratto di finanziamento, un TAEG alle condizioni di mercato. 6 bis.Alle micro e piccole imprese come definite allarticolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni allesercizio dellattivit, la concessione di contributi per labbattimento del costo degli interessi e della garanzia per laccesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b) effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalit: a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario; b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per laccesso al finanziamento stesso; c) limporto massimo del finanziamento bancario non pu eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata pu arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento; d) il tasso di interesse (TAN) non pu essere superiore al 2 per cento; e) la presente procedura semplificata comunicata dalla Regione Marche allAssociazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti. Omissis. - Il testo della lettera a) del comma 2 dellarticolo 39 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), il seguente: Art.39 (Fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidariet sociale) - Omissis 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalit di riparto del fondo di cui al comma 1 per le seguenti finalit: a) euro 5.000.000,00 da destinare ad interventi di garanzia a favore delle PMI e per loccupazione; omissis. - Il testo dellarticolo 5 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)), il seguente: Art. 5(Fondo regionale anticrisi anno 2011) - 1.Per lanno 2011 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 17.290.000,00 di cui euro 13.290.000,00 iscritti, a carico dellUPB 2.08.18 ed euro 4.000.000,00 iscritti a carico dellUPB 2.08.19, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, ripartito per le seguenti finalit: - a favore delle PMI e per loccupazione; - a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione collegate al distretto tecnologico della domotica; - per la compensazione dei canoni ERAP; - a favore dei contratti di solidariet; - a favore del diritto allo studio; - a favore dei precari; - a favore della stabilizzazione dei contratti a termine; - per i contributi alle famiglie; - per i rimborsi dei ticket sanitari. 2.Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari. 3.Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziate a carico delle UPB 2.08.18 Fondo anticrisi - corrente e 2.08.19 Fondo anticrisi - investimento, la Giunta regionale pu disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare. 3 bis.Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per lanno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1. - Il testo dellarticolo 24 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Partecipazioni societarie della Regione), poi abrogato dalla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19, il seguente: Art. 24 (Fondi di garanzia e accesso al credito) - 1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche allabbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in specie se collegate a processi di innovazione. 2. In particolare la Regione pu: a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalit di trasferimento delle risorse finanziarie; b) intervenire, anche mediante lerogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle societ consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacit di garanzia ed agevolare laccesso al credito a breve e medio termine delle imprese. data priorit agli interventi volti allaggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente. Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nellambito dellintero territorio regionale, nel rispetto delle condizioni previste dallalegge 8 agosto 1985, n. 443(Legge quadro per lartigianato). Tale limite deve essere certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nellanno successivo. Il diritto allaccesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nellanno 2003 dei benefici di cui alla L.R. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, applicabile a partire dallanno 2004(106); c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire(107): 1) il ricambio generazionale; 2) la creazione dimpresa, specie innovativa; 3) linnovazione e la ricerca; 4) linternazionalizzazione del sistema. - Il testo della lettera d) del comma 5 dellarticolo 42 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 42(Il risultato di amministrazione) - Omissis 5.Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: omissis d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dellesercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. Lindicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, sospeso, per limporto dellaccantonamento, sino alleffettiva riscossione delle stesse. Omissis Nota allart. 10, commi 1 e 2 Il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche. Legge di stabilit 2023), il seguente: Art. 3(Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio) - 1.Ai sensi dellarticolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali: a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio per euro 14.500,00 nellannualit 2023 ed euro 450.000,00 nellannualit 2024; b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio per euro 500,00 nellannualit 2023 ed euro 438.000,00 nellannualit 2024. Nota allart. 11, commi 1 e 2 Il testo dei commi 1 e 3 dellarticolo 7 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025), il seguente: Art. 7(Fondi di riserva) - 1.Ai sensi dellalettera a) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 Fondo di riserva, iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 241.815,01 nellannualit 2023, per euro 452.722,83 nellannualit 2024 e per euro 400.000,00 nellannualit 2025. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui allelenco Spese obbligatorie allegato a questa legge (Allegato 12). Omissis 3.Ai sensi dellalettera c) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 Fondo di riserva iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 478.637.556,02 - annualit 2023. Omissis Note allart. 12, commi da 2 a 9 - Il testo vigente dellarticolo 20 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 20 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio iscritto, ai sensi dellarticolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, il fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione vigente. 2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non utilizzabile per limputazione datti di spesa. 3. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di bilancio per lintegrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa ricompresi nellelenco allegato al bilancio ai sensi dellarticolo 39, comma 11, lettera a), del d.lgs. 118/2011; 4. (comma abrogato) 5. (comma abrogato) 6. Lammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie stabilito annualmente con la legge dapprovazione del bilancio e non pu essere dimporto superiore all1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza. - Il testo vigente dellarticolo 21 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 21 (Fondo di riserva per le spese impreviste) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio iscritto, ai sensi dellarticolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, il fondo di riserva per le spese impreviste. 2. Il fondo di riserva per le spese impreviste non utilizzabile per limputazione datti di spesa. 3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale sono prelevate, dal fondo di cui al comma 1, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere dimprevedibilit od improrogabilit ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, o in nuovi capitoli, quando gli stessi siano insufficienti, non prevedibili allatto dellapprovazione del bilancio, purch non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente. 4. Lammontare del fondo di riserva per le spese impreviste stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non pu essere dimporto superiore allo 0,5 per cento del totale degli stanziamenti di competenza. - Il testo vigente dellarticolo 22 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 22 (Fondo di riserva di cassa) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio iscritto, ai sensi dellarticolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. 2. Il fondo di riserva di cassa non utilizzabile per limputazione di pagamenti. 3. I prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di bilancio per lintegrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa ai sensi dellarticolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011. 4. (comma abrogato) 5. Lammontare del fondo di riserva di cassa stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non pu, in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dellammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima. - Il testo vigente dellarticolo 32 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 32 (Anticipazioni di cassa) - 1. La Regione pu contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, ai sensi dellarticolo 69, comma 9, del d.lgs. 118/2011. 2.(Comma abrogato dallart. 26, comma 2,della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29) 3. Alla contrazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, comunicata al Consiglio entro cinque giorni dalladozione. Con la stessa deliberazione sono disposte le conseguenti variazioni di bilancio. - Il testo vigente dellarticolo 43 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 43 (Determinazione e accertamento dei residui attivi) - 1. Le entrate accertate che non siano riscosse e versate al termine dellesercizio costituiscono residui attivi. 2. I residui attivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le attivit finanziarie. 3. La determinazione delle somme da iscriversi tra i residui attivi disposta per ciascun capitolo di entrata e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con appositi provvedimenti nei quali sono indicati, oltre allimporto delle somme riscosse e versate, i seguenti ulteriori elementi: a) limporto delle somme riscosse e non versate; b) i singoli crediti non riscossi con specificazione di quelli la cui riscossione pu essere considerata certa ovvero di quelli per i quali sono da intraprendere, o sono in corso, le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione; c) i singoli crediti riconosciuti inesigibili. 4. Le somme dei residui attivi che risultano determinati nei modi indicati nel comma 3 corrispondenti allammontare complessivo degli importi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, sono trasportate nelle scritture dellesercizio successivo ai capitoli corrispondenti, oppure quando non esistono, nel bilancio dellesercizio successivo, i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti distintamente per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, dietro proposta dei dirigenti preposti alle strutture organizzative competenti in materia. 5. I crediti di cui al comma 3, lettera c) sono eliminati. 6. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dellesercizio, nonch le somme riferite ai crediti eliminati ai sensi del comma 5, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 7. Laccertamento definitivo dei residui attivi stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale. - Il testo vigente dellarticolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 58 (Determinazione dei residui passivi) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dellarticolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dellanno in corso, costituiscono residui passivi. 2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passivit finanziarie. 3. Le somme stanziate in bilancio e non impegnate entro il termine dellesercizio a norma dellarticolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione (). 4. (Comma abrogato) 5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative competenti in materia, nei quali sono indicati limporto definitivo delle somme iscritte in bilancio, limporto degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, limporto delle somme pagate ed inoltre: a) il numero, la data e limporto dei mandati di pagamento emessi e non pagati; b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare; c) lammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dellesercizio; d) (lettera abrogata) e) le somme da portarsi in economia. 6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dellesercizio, pu disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dellesercizio chiuso; il pagamento registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui. 7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti allammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dellesercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dellesercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sar non superiore allimporto dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dellarticolo 22, comma 4. 8. Laccertamento definitivo dei residui passivi stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale. - Il testo vigente dellarticolo 70 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 70 (Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati) - 1. Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalit previste dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dellarticolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nonch dalle disposizioni normative regionali in materia. 2. (Comma abrogato) 3. (Comma abrogato) - Il testo vigente dellarticolo 74 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art.74 (Abrogazioni) - 1. Sono abrogate la L.R. 30 aprile 1980, n. 25, fatti salvi gli articoli 53 e 111 e successive modificazioni e integrazioni, la L.R. 11 marzo 1997, n. 24, nonch gli articoli6,11e19, comma 4, dellaL.R. 5 settembre 1992, n. 46. 2. (Comma abrogato) Nota allart. 14, commi 1 e 2 Il testo dellarticolo 9 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025), il seguente: Art. 9(Autorizzazione allindebitamento per nuovi investimenti del triennio 2023/2025) - 1.Nel triennio 2023/2025 per la copertura degli interventi di investimento autorizzata la contrazione di mutui e/o lemissione di prestiti obbligazionari per limporto complessivo di euro 324.841.330,66 di cui euro 77.703.034,33 nel 2023, euro 91.237.185,33 nel 2024 ed euro 155.901.111,00 nel 2025, nel rispetto della normativa statale vigente. Nota allart. 16, comma 1, lett. o) Il testo dellarticolo 50 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 50(Assestamento del bilancio) - 1.Entro il 31 luglio, la regione approva con legge lassestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilit, accertati in sede di rendiconto dallesercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui allart. 40. 2.La legge di assestamento del bilancio d atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 3.Alla legge di assestamento allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dellesercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalit di copertura delleventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilit del ricorso allindebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformit dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dallistituto tesoriere. 3 bis.Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dellesercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando lobbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dellapprovazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, leventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dellapprovazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza. _____________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 20 settembre 2023, n. 224; Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 16 ottobre 2023; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali; Parere espresso dal Consiglio regionale delleconomia e del lavoro; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 24 ottobre 2023, n. 126.