Deliberazione amministrativa n. 66 del 27.05.1996.
Perimetrazione provvisoria del Parco Naturale Monte San Bartolo.

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 42/95, a iniziativa della Giunta regionale "Perimetrazione provvisoria del Parco naturale Monte San Bartolo" dando la parola al consigliere Pietro D'Angelo relatore della 4ª Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto che l'articolo 36, comma 1, della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" istituisce il Parco di Monte S. Bartolo;
che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in data 22 novembre 1994, è stata indetta la conferenza dell'area protetta cui hanno partecipato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 15/1994, i Sindaci dei Comuni di Gabicce Mare e di Pesaro ed il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;
che la sopracitata conferenza, rispettando i termini previsti dalla legge, in data 20 gennaio 1995, sulla base delle indicazioni contenute nell'atto deliberativo di giunta dell'8 agosto 1994, n. 2944, ha approvato il previsto "documento di indirizzo";
che successivamente alle elezioni amministrative e all'insediamento della nuova Giunta regionale, l'Assessore all'ambiente, ha promosso una fitta serie di incontri; l'elenco che segue evidenzia quelli più significativi:
a) in data 5 luglio 1995 incontro con gli Enti locali partecipanti alla conferenza, associazioni varie, promosso dalla quarta Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale. Argomento: costituzione dell'Ente parco, perimetrazione dell'area protetta e norme di salvaguardia;
b) in data 26 settembre 1995 incontro con i comuni di Gabicce Mare, di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino. Argomento: costituzione dell'Ente parco, proposta di perimetrazione dell'area protetta;
c) in data 5 ottobre 1995 incontro con Autorità militari. Argomento: problematiche inerenti il poligono di tiro di Monte Brisighella;
d) in data 23 ottobre 1995 incontro con i Comuni di Gabicce Mare, di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino. Argomento: costituzione dell'Ente parco;
Preso atto che durante gli incontri con gli Enti locali, caratterizzati da un clima di cordiale confronto, si è dibattuto soprattutto su tematiche relative alla definizione dell'organo di gestione, sulla perimetrazione dell'area e sulle norme di salvaguardia;
Considerato che il presente atto definisce il perimetro dell'area e le specifiche norme di salvaguardia e che pertanto appare necessario che vada approvato dal Consiglio con atto amministrativo;
Visto che gli Enti locali ricadenti nell'area protetta, seguendo il testo propositivo elaborato dall'Assessorato regionale all'ambiente e sulla base di quanto emerso durante gli incontri, hanno rielaborato una serie successiva di osservazioni e considerazioni che, integrate con quelle emerse nell'incontro intercorso il 5 ottobre 1995 con le autorità militari, hanno permesso di addivenire alla formulazione della presente proposta;
Sottolineato
che il perimetro dell'area si è andato definendo dapprima trasportando dalla scala 1:100.000 alla scala 1:25.000 l'area individuata sulla tavola 11 del Piano paesaggistico ambientale regionale. Successivamente le linee perimetrali sono state appoggiate ad elementi fisici certi, quali strade, sentieri, mulattiere, fiumi, torrenti, fossi;
che la succitata proposta di perimetrazione è stata presentata agli Enti locali nel corso della riunione del 5 luglio 1995;
che sulla proposta di perimetrazione presentata, gli Enti locali, nell'incontro del 26 settembre 1995, non hanno mosso alcun rilievo;
che si è pertanto deciso di riportare il perimetro su cartografie alla scala 1:10.000 producendo le tavole poste a corredo del presente atto;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale, nonchè l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva nè può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

D E L I B E RA
di approvare, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 15/1994, la perimetrazione provvisoria del Parco naturale Monte S. Bartolo, di cui all'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"
Allegato
Perimetrazione provvisoria del Parco naturale Monte San Bartolo
Art. 1
(Declaratoria)
1. La presente normativa definisce il perimetro dell'area del parco e le relative norme di salvaguardia in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 fino all'entrata in vigore del Piano e del conseguente regolamento di cui all'articolo 15 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Art. 2
(Zonazione)
1. Il territorio del Parco naturale regionale del Monte San Bartolo è delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.
2. L'area del Parco è suddivisa in:
a) zona 1), ambito interno, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
b) zona 2), ambito periferico di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggiore grado di antropizzazione, inclusi i terreni circostanti le residenze di Santa Marina, Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo e Gabicce Monte, e relativi borghi medievali, nonchè gli ambiti territoriali a mare serviti dalle strade di Baia Vallugola di Pesaro, Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara.
Art. 3
(Misure di salvaguardia)
1. Nell'ambito del territorio del Parco sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione fra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) la promozione di attività di educazione, di formazione di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;
d) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.
2. Sono vietati su tutto il territorio del Parco;
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione della pesca in zona 2 e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi saranno previsti ed attivati solo nel caso in cui si rendano necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco;
b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco e il pascolo nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;
c) l'introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e di popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e palentologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distribuzione a cattura, se non autorizzate;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. E' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali e per studio e ricerca;
l) la costruzione, nelle zone agricole, di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali o già in essere;
m) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 4 con esclusione della manutenzione ed il potenziamento degli impianti esistenti.
3. Nelle aree comprese nella zona 1 è vietato:
a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni e dell'ambiente, all'ordinaria e straordinaria manutenzione o al potenziamento delle sorgenti per scopi civili e zootecnici;
d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella informativa del Parco.
4. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e comunanze agrarie, che siano esercitati secondo le consuetudini locali.
5. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione:
a) tutte quelle opere di mobilità che, alla data di entrata in vigore del presente atto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b) opere che non comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche: acquedotti, linee elettriche, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione necessarie per le esigenze delle popolazioni residenti;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e) piani economici-forestali e tali di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;
f) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti;
g) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.
Art. 4
(Regime autorizzato in zona 2)
1. Nella zona 2 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco tutti gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano stati autorizzati dalle competenti autorità e per i quali alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato dato inizio ai lavori, nonchè:
a) i tracciati stradali interpoderali;
b) gli acquedotti, le linee elettriche, i gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione necessarie per le esigenze delle popolazioni residenti;
c) le piste forestali;
d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al d.m. 1444/1968, ad esclusione di:
1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente atto;
2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti all'articolo 31, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
3) interventi di adeguamento funzionale;
e) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
f) impianti di allevamento intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
g) impianti di acquacoltura.
Art. 5
(Modalità di richiesta di autorizzazioni)
1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni, anche nelle more di approvazione del piano da parte dell'Ente parco, è subordinato alla presentazione, a cura del richiedente, degli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Per le opere che interessano esclusivamente le aree nella zona 2, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, completa, in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.
Art. 6
(Aree contigue)
1. Fino all'individuazione di un'area contigua così come definita ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, ed al fine di garantire una efficace tutela delle risorse del Parco, è stabilita, al di fuori del perimetro del Parco medesimo, un'area contigua (indicata con 0 nella planimetria allegata) a carattere provvisorio.
2. In tale area:
a) la caccia è riservata ai soli residenti dei Comuni del Parco e dell'area contigua stessa fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 13 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7:
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;
b) la Regione e la Provincia, in riferimento alle loro specifiche competenze istituzionali, d'intesa con l'organo di gestione del Parco e gli Enti locali, stabiliscono, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, le necessarie misure di intervento.
Art. 7
(Norme urbanistiche)
1. Su tutto il territorio del Parco, salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 e 3 e dall'articolo 4, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
a) i nuovi strumenti urbanistici generali, quelli non ancora adottati alla data di entrata in vigore del presente atto e non ancora trasmesse alle Amministrazioni provinciali nonchè le eventuali varianti totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti;
b) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al d.m. 1444/1968.
Sono pertanto, fatti salvi gli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi, le eventuali varianti totali e parziali agli stessi, adottati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento con esclusione di quelli per i quali non si sia ancora provveduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.
3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente atto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenete l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.
4. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'Ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
Art. 8
(Aree cimiteriali)
1. Le aree cimiteriali di Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara e Santa Marina sono sottoposte alla normativa prevista dall'articolo 2, comma 2, per la zona 2.

Art. 9
(Area del demanio militare)
1. Nel poligono militare di Monte Brisighella, ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti all'uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed in genere le funzioni attinenti alla difesa nazionale.
2. Specificazioni e regolamentazioni di tempi modalità di recupero e fruizione dell'area del demanio militare saranno stabiliti dall'Ente parco in accordo con l'autorità militare che provvederà, su indicazione del Parco, ad effettuare anche i necessari interventi di riqualificazione naturalistica.


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